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Condannato per maltrattamenti il marito “taccagno”

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Un uomo veniva condannato dalla Corte di Appello per il reato di maltrattamenti perché oltre a condotte aggressive sia sul piano fisico che psicologico ai danni della ex moglie, aveva imposto alla donna un regime di “risparmio domestico” che erano state accompagnate da modalità di controllo che, anche per la loro pervasività, erano sconfinate in un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla vittima uno stato di ansia e frustrazione.

Impugnata la sentenza, la Corte di Cassazione (Sezione VI penale, sentenza 17 febbraio 2023 n. 6937) ha confermato la condanna, osservando come laddove ove le modalità di imposizione di una condotta di vita ispirata al “risparmio domestico” si traducano in modalità di controllo del coniuge nei confronti dell’altro che, per la loro pervasività, sconfinino in un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla persona offesa uno stato di ansia e frustrazione, le stesse ben possono rientrare nella nozione di maltrattamenti.

Secondo l’articolo art. 572 del Codice Penale, è bene ricordare, viene punito con la reclusione da tre a sette anni la condotta di chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

In giurisprudenza, peraltro, è stato sempre ritenuto che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrino soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.

Respingendo le tesi difensive dell’uomo, nello specifico, i Giudici della Cassazione hanno sottolineato come il rapporto matrimoniale impegni ciascuno dei coniugi ad un progetto di vita che riguarda anche le spese e il risparmio e che, con riferimento all’articolo 143 del Codice Civile è prevedibile e ragionevole che con il matrimonio i coniugi stabiliscano anche uno stile di vita, magari improntato al risparmio, anche rigoroso e non necessitato, ma è indiscutibile che tale stile di vita debba essere condiviso e non possa essere imposto, men che mai in quelle che sono le minimali e quotidiane esigenze di vita in casa e accudimento personale.

Nel caso concreto, pertanto, non era in discussione l’eventuale risparmio domestico, ma la condivisione o imposizione di tale stile di vita. Condivisione che risultava esclusa dalle modalità di controllo del marito sulla moglie che, come accennato, anche per la loro pervasività, erano sconfinate in un vero e proprio regime e assillo.

I Giudici di merito, tra l’altro, a dimostrazione dei comportamenti “maniacali” dell’uomo avevano accertato che l’imputato  aveva imposto alla moglie la scelta dei negozi in cui fare la spesa (che potevano essere solo quelli notoriamente a costo contenuto); le caratteristiche dei prodotti (che non potevano essere di marca e dovevano essere prodotti in offerta) sia per la casa che per l’abbigliamento, comportamenti accompagnati da modalità di controllo tanto afflittivi che la donna quando effettuava altri acquisti  era costretta a buttare via gli scontrini, a nascondere i beni acquistati, a lasciare la spesa a casa dei genitori o a chiedere alle amiche di dire che le avevano regalato qualcosa che aveva acquistato.

Episodio ritenuto sintomatico dai Giudici era stato quello nel quale la donna, dopo aver gettato un tovagliolino di carta, era stata portata dall’uomo davanti al contenitore dell’immondizia, dal quale era stato prelevato il tovagliolino, ed era stata strattonata e rimproverata con la frase “questo si può tagliare addirittura in dieci pezzi” e riutilizzare. Da qui, dunque, la configurazione del reato di maltrattamenti.

Lucio Giacomardo

Immagine di jcomp su Freepik

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